Poco tempo ancora per rifiutare gli  emendamenti ai RSI e a maggio l’Assemblea Mondiale della Sanità potrebbe approvare un Trattato Pandemico

Nel mio post del primo maggio dello scorso anno avevo messo in evidenza l’accelerazione impressa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al processo di negoziazione  di un nuovo “Trattato pandemico”  e di un pacchetto di emendamenti ai Regolamenti di Sanità Internazionale  (RSI 2005), per assicurarne l’approvazione dell’Assemblea Mondiale della Sanità (AMS), che si sarebbe tenuta da lì a tre settimane. Sottolineavo come i testi da approvare non fossero ancora disponibili in versione finale; un fatto che di per sé infrangeva le regole vincolanti previste dagli RSI 2005, che all’articolo 55 prevede che “Il testo di ogni proposta di emendamento dovrà essere comunicato a tutti gli Stati Parte dal Direttore Generale almeno quattro mesi prima dell’Assemblea della Salute in cui viene posto in discussione.”

Ciononostante, con una decisione considerata “storica” dal Direttore Generale dell’OMS – Tedros Adhanom Ghebreyesus-  gli emendamenti ai RSI sono stati approvati l’ultimo giorno dell’AMS, il 1 giugno del 2024, senza grandi variazioni alla bozza resa disponibile appena il 17 aprile 2024

Gli emendamenti ai Regolamenti di Sanità Internazionale

Nonostante che la maggior parte delle modifiche agli RSI previste nelle bozze precedenti e contestate dalla Commissione Medico-scientifica indipendente (CMSI) siano sparite dal testo approvato,  alcuni di quegli emendamenti presentano ancora delle criticità.  Quelle nuove norme di carattere vincolante entreranno in vigore – per “silenzio assenso” – per  tutti quegli Stati Membri dell’OMS che non le rigettino o esprimano riserve tempestivamente.

Il periodo previsto per il rifiuto o l’espressione di riserva degli emendamenti approvati è di 10 mesi dalla data di notifica da parte del Direttore generale, avvenuta il 19 settembre 2024, quindi entro il 19 luglio 2025. Trattandosi di norme vincolanti per gli Stati Membri è indispensabile assicurare il dibattito parlamentare e pubblico prima della scadenza dei termini.

Oltre alla già ricordata mancanza di trasparenza nel processo che aveva condotto all’approvazione, impedendo così un controllo pubblico e accademico e il fatto che la bozza non fosse stata presentata con i necessari quattro mesi di anticipo, alcuni degli emendamenti approvati appaiono particolarmente critici e ne suggerirebbero il rigetto. In particolare, quelli che prevedono per ogni Stato Membro l’obbligo di sviluppare, rafforzare e mantenere il  “controllo della disinformazione e la cattiva informazione”. In assenza di un confronto scientifico tra ricercatori liberi da conflitti d’interesse, si configura il rischio di censura dell’informazione non allineata, già sperimentato nel corso della pandemia di Covid-19.

Il Trattato o Accordo Pandemico

Insieme all’approvazione degli emendamenti agli RSI, il 1 giugno scorso è stato annunciata anche la decisione dell’AMS di protrarre i termini per concludere le negoziazioni del Trattato Pandemico in modo da poterlo approvare nel corso della 28ma AMS che si terrà dal 19 al 27 maggio 2025.  

Ed ecco che il 16 aprile u.s. il Direttore Generale dell’OMS,  ha nuovamente annunciato, con rinnovata retorica, un altro passaggio storico: “Le nazioni del mondo hanno fatto la storia oggi a Ginevra”. Dopo più di tre anni di negoziazioni vede la luce una bozza concordata del “Accordo Pandemico”. Sarà la prossima AMS a decidere se adottare l’Accordo in base all’articolo 19 della Costituzione dell’OMS, apportando eventualmente ulteriori correzioni.

In questo caso, in base a quell’articolo, l’approvazione richiederà una maggioranza qualificata di  2/3 dei voti dell’Assemblea. Anche se approvato, affinché possa entrare in vigore bisognerà attendere la ratifica di almeno 60 paesi, ed entrerà in vigore solo per quei Paesi che abbiano formalmente accettato l’Accordo internazionale in conformità con le proprie procedure costituzionali. In Italia per la ratifica dei Trattati internazionali che prevedono – come in questo caso oneri finanziari – la Costituzione prevede l’approvazione delle Camere (art. 80) e la firma del Presidente della Repubblica (art. 87).

Il possibile ruolo dell’Unione Europea

D’altra parte la bozza di Accordo pandemico prevede la possibilità che anche le “Organizzazioni di integrazione economica” – in pratica si tratta dell’Unione Europea – possano ratificare l’Accordo e dipenderà dagli accordi interni all’Unione se la semplice ratifica da parte dell’UE vincolerà tutti gli Stati appartenenti all’Unione. Si tratta di un punto piuttosto rilevante e che richiederà un attento approfondimento del principio di sussidiarietà che ha in genere riservato agli Stati – e in Italia in massima parte alle Regioni – le competenze in sanità, ma che nel caso di  pandemia prefigurerebbero proprio le condizioni per legittimare l’intervento dell’Unione se gli obiettivi di un’azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, “a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione”, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Come già ricordato la proposta di un Trattato o Accordo pandemico internazionale, non venne dall’OMS, ma fu avanzata per la prima volta proprio dal Presidente della Commissione Europea, Charles Michel, nel 2020 e integrata nella successiva dichiarazione dei leader del Gruppo dei 7 del 19 febbraio 2021, e finalmente tradotta nell’impegno assunto dal Consiglio dell’UE a lavorare su un trattato internazionale sulle pandemie nel quadro dell’OMS.

Di seguito torno ad esaminare alcuni degli aspetti più controversi del testo della bozza di Accordo/Trattato.

Il potere conferito alla OMS e il trasferimento di sovranità

La bozza di accordo sulla quale i Paesi hanno trovato un consenso di massima allontana i dubbi, sollevati da più parti, circa la possibilità che il Trattato abbia lo scopo di sottrarre sovranità sanitaria agli Stati per conferirla alla OMS.

La sovranità degli Stati è indicata come uno dei principi di riferimento dell’Accordo (art.3 della bozza) ed è menzionata ripetutamente. Non è previsto alcun obbligo per i Paesi parte (ovvero quelli che ratificheranno l’Accordo) che non sia compatibile con le leggi nazionali.

All’art. 24 della bozza si mantiene che:

Nulla nell’Accordo Pandemico OMS deve essere interpretata nel senso di conferire al Segretariato dell’OMS, compreso il Direttore Generale dell’OMS, alcuna autorità di dirigere, ordinare, modificare o altrimenti prescrivere le leggi o le politiche nazionali e/o domestiche, […] o di imporre alle Parti l’obbligo di intraprendere azioni specifiche, come ad esempio respingere o accettare viaggiatori, imporre mandati di vaccinazione o misure terapeutiche o diagnostiche o attuare misure di lock down.”

Ogni volta che un articolo prevede l’assistenza della OMS, si ribadisce che essa può essere fornita solo “su richiesta” dei Paesi interessati; come d’altra parte previsto dalla Costituzione della stessa OMS (art.2, lettere c e d).

La bozza prevede che il Segretariato dell’OMS funga da Segretariato dell’Accordo Pandemico e

che oltre alle funzioni previste dall’Accordo possa svolgerne altre che potranno essere stabilite dalla Conferenza delle Parti, che ne supervisionerà l’operato.

La Conferenza delle Parti

Come osservato in passato, la corsa verso un Trattato pandemico – uno strumento vincolante aggiuntivo rispetto agli esistenti RSI 2005 – continua a sollevare diverse perplessità anche in quanto prevede l’istituzione di nuovi e costosi organi di direzione, organi sussidiari e meccanismi finanziari, che comunque con gli RSI 2005 dovranno coordinarsi.

L’articolo 21 (della bozza) prevede la costituzione della Conferenza della Parti (COP) cui spetterebbe valutare l’avanzamento nell’attuazione dell’Accordo e rivederne il funzionamento ogni cinque anni, prendendo le decisioni necessarie per promuoverne l’effettiva attuazione. Le modalità di funzionamento e finanziamento della COP verrebbero però decise “per consenso” (ovvero in assenza di voto e manifestazione di disaccordo) solo nella prima riunione della medesima, entro un anno dal varo del Trattato. La COP potrà costituire a sua volta degli organi sussidiari e soprattutto dovrà prendere in considerazione e approvare l’istituzione di un meccanismo – di fatto il braccio operativo della COP – per facilitare e rafforzare l’effettiva applicazione delle disposizioni dell’Accordo. Al meccanismo – diverso da quello che si presenta in seguito –  spetterà tra l’altro fare “raccomandazioni non vincolanti” alle Parti dell’Accordo.

Il meccanismo finanziario di coordinamento (Il Meccanismo)

Per assicurare la “sostenibilità finanziaria” dell’accordo (art. 20 della bozza) le Parti dovranno potenziare il finanziamento domestico per l’attuazione “inclusiva e trasparente” dell’Accordo. In questo senso, nei limiti consentiti dalle leggi e le risorse nazionali, dovranno tra l’altro aumentare i fondi destinati alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie a livello nazionale, nonché promuovere la mobilizzazione di risorse a dono a supporto dei Paesi in via di sviluppo, anche “incoraggiando […] esistenti entità di finanziamento esistenti”. Questo aspetto, sembrerebbe un assist ai potenti partenariati pubblico-privato globali come GAVI, il Fondo Globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria, o il più recente CEPI  e i meccanismi finanziari innovativi che gestiscono. Tanto più che il testo della bozza prevede che il Meccanismo potrebbe essere supportato da una o più “entità internazionali”. Laddove il concetto stesso di internazionale è stato da tempo surrettiziamente esteso a quei partenariati transnazionali che affiancano governi e soggetti privati.

Anche per il Meccanismo finanziario, che l’Accordo pandemico istituirebbe, è previsto che i termini di riferimento per assicurarne governo e operatività siano decisi in seguito.

Il Sistema PABS (Pathogen Access and Benefit-Sharing System)

Un altro strumento – lungamente discusso nel corso dei negoziati – che verrebbe creato dall’Accordo  è il Sistema PABS per l’accesso “sicuro, trasparente e responsabile”  ai patogeni (materiali e sequenze genetiche) e la condivisione dei benefici che ne possano derivare (art. 12 della bozza).

Ancora una volta i provvedimenti che governeranno il sistema, comprese le definizioni di agenti patogeni con potenziale pandemico, materiali sequenze PABS, nonché le modalità, la natura giuridica, i termini e le condizioni, e le dimensioni operative, sono rimandate alla elaborazione di un Allegato che potrà essere approvato dalla COP ed entrare in vigore anche dopo l’eventuale entrata in vigore dell’Accordo (artt. 29 e 30 della bozza).

Approccio Una Salute (One Health)

Il riferimento all’approccio Una Salute (art. 5 della bozza) – il cui inserimento nell’Accordo è visto da alcuni settori conservatori come la volontà dell’OMS di imporsi al governo globale anche oltre la sanità – trova nella nuova bozza una maggiore definizione e va letto anche in coordinamento con l’articolo 17 (della bozza) relativo all’approccio “integrale” di governo e società (whole-of-government, whole-of-society).

Il riconoscimento dello stretto legame tra salute umana, salute animale e ambiente è indiscutibile, così come lo è il potenziale pandemico di alcune zoonosi.  Quindi sembra corretto che ogni Paese consideri questo particolare aspetto nell’organizzare il proprio piano pandemico.  

Approccio “integrale” di governo e società (whole-of-government, whole-of-society)

Anche le preoccupazioni di alcuni settori conservatori per un governo totale, una “dittatura sanitaria” dell’OMS attraverso l’approccio “integrale” di governo e società possono essere messe tranquillamente da parte. L’articolo 17 (della bozza) è piuttosto una raccomandazione a predisporre a livello nazionale politiche intersettoriali che assicurino la partecipazione delle comunità nelle decisioni, nella prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, nonché la mitigazione dell’impatto sociale ed economico delle pandemie e delle emergenze di sanità pubblica. Nello specifico articolo l’OMS non viene neppure menzionata.

Comunicazione e consapevolezza pubblica

Restano le perplessità circa aspetti legati alla gestione dell’informazione pubblica, sotto la bandiera del rafforzamento della scienza, la sanità pubblica e l’alfabetizzazione pandemica della popolazione”. Sappiamo, infatti, come si stata costruita una narrativa unilaterale “sulle pandemie, le loro cause, impatto e determinanti, nonché sulla efficacia e la sicurezza dei prodotti sanitari relativi alla pandemia” durante la pandemia Covid-19 (e anche precedentemente), non sempre “trasparente, tempestiva, accurata, basata sulla scienza e sulle prove” come prevederebbe l’art.18 (della bozza). Per le stesse ragioni l’obbligo – che si contrarrebbe con l’adesione all’Accordo – di adottare politiche relative a fattori che nel corso di una pandemia limitano l’adesione alle misure sociali e di sanità pubblica e la fuducia nella scienza e nelle istituzioni, potrebbero configurasi come una giustificazione di ulteriori future censure del pensiero critico e del dissenso, nonché di prove che mettano in discussione la narrativa ufficiale.

Prodotti pandemici e coinvolgimento degli Stakeholders

Tutto il testo della bozza dei Accordo è attraversato dal forte accento sullo sviluppo, la produzione e la distribuzione dei “prodotti pandemici”, nonché da molteplici richiami al coinvoglimento di stakeholders rilevanti, che in relazione a quei prodotti sono rappresentati fondamentalmente dall’industria bio-farmaceutica. Due aspetti che rappresentano un ulteriore aspetto meritevole di attenzione e attenta valutazione, che mi propongo di analizzare in qualche dettaglio in una futura riflessione. Si tratta infatti dell’ambito che maggiormente si presta al conflitto di interessi. Come ricordava la ex Direttrice Generale dell’OMS nel 2013: “Il potere del mercato si traduce facilmente in potere politico”

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